Caldo e lavoro all’aperto: Ordinanza Regione Puglia per la tutela dei lavoratori 31 maggio 2026

Lavoro all’aperto e ondate di calore: la nuova ordinanza pugliese per proteggere i lavoratori

La Puglia anticipa i tempi e rafforza le tutele contro il caldo estremo. Il presidente Antonio Decaro ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce limiti agli orari di lavoro nelle ore più calde e impone misure organizzative per prevenire malori, infortuni e patologie da stress termico. Un provvedimento che diventa necessario in un contesto climatico sempre più instabile, dove le temperature elevate rappresentano un rischio concreto per chi lavora all’aperto.

Decaro sottolinea come l’obiettivo sia duplice: proteggere la salute dei lavoratori più esposti e incentivare modelli organizzativi più sicuri, senza compromettere la continuità delle attività produttive. La salute, ricorda, resta un diritto assoluto.

Un’ordinanza basata su dati scientifici

Il provvedimento si fonda sulle evidenze epidemiologiche relative allo stress termico e sulle previsioni del sistema Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR. Le disposizioni riguardano tutti i lavoratori impegnati in attività outdoor o in ambienti termici severi, con particolare attenzione ai settori più esposti:
agricoltura, florovivaismo, cantieri edili, cave, logistica urbana, riders.

Sono inclusi anche i lavori in serre, tunnel agricoli e tutti i contesti dove l’impegno fisico è elevato e la ventilazione insufficiente.

Divieto nelle ore più calde

Il cuore dell’ordinanza è il divieto di svolgere attività lavorativa dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni in cui la mappa Worklimate segnala un livello di rischio ALTO per i lavoratori esposti al sole durante attività fisica intensa.
Il monitoraggio deve essere effettuato quotidianamente tramite il portale ufficiale.

Questa misura punta a ridurre episodi di colpo di calore, disidratazione, perdita di lucidità e infortuni correlati.

Obblighi per i datori di lavoro

L’ordinanza richiama e rafforza gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008, imponendo ai datori di lavoro una serie di azioni concrete:

  • rimodulare gli orari privilegiando le fasce più fresche
  • garantire pause in zone ombreggiate e acqua fresca sempre disponibile
  • ridurre l’impegno fisico e attivare rotazioni del personale
  • fornire indumenti idonei e DPI compatibili con il microclima
  • informare i lavoratori sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di emergenza
  • promuovere la sorveglianza reciproca
  • adottare misure specifiche per i soggetti vulnerabili individuati dal medico competente

Attenzione ai lavoratori più fragili

La sorveglianza sanitaria assume un ruolo centrale. Il medico competente può indicare limitazioni temporanee per lavoratori con condizioni che aumentano la suscettibilità al caldo: età avanzata, gravidanza, patologie croniche, terapie farmacologiche, fragilità sociali o linguistiche.
In questi casi il datore di lavoro deve intervenire con misure personalizzate, come cambio mansione, riduzione dell’esposizione o esclusione temporanea dalle attività più rischiose.

Validità e sanzioni

L’ordinanza è efficace da subito e resterà valida fino al 15 settembre 2026.
La violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale.

PREPOSTO: Garante Attivo e Perno della Sicurezza tra Nuova Giurisprudenza e Responsabilità 231

Nel moderno scenario prevenzionale, il paradigma giurisprudenziale si è evoluto verso una configurazione del preposto quale posizione di garanzia sostanziale. Non più mero "sorvegliante formale", ma fulcro operativo della sicurezza, il preposto è definito dall'Art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 come colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive. Tale investitura richiede un esercizio costante di un funzionale potere di iniziativa, trasformando il soggetto in una vera e propria sentinella aziendale capace di impedire prassi contra legem.

I Doveri Inderogabili ex Art. 19 D.Lgs. 81/08

Il dettato normativo, irrobustito dalla Legge 215/2021, stabilisce obblighi che non ammettono deleghe di fatto o inerzie:

Vigilanza e Supervisione: Monitorare l'osservanza degli obblighi di legge e l'uso corretto dei DPI e delle attrezzature.

Intervento Correttivo Immediato: Obbligo di intervenire per modificare comportamenti non conformi, fornendo istruzioni di sicurezza.

Potere-dovere di interruzione: In caso di inosservanza persistente o pericolo grave, il preposto deve interrompere l'attività pericolosa.

Segnalazione Tempestiva: Dovere di informare il datore di lavoro su deficienze dei mezzi o situazioni di rischio rilevate.

Case Study: La Sentenza Cassazione n. 32520/2025

La Suprema Corte, con la sentenza n. 32520 (udienza 18 giugno 2025, deposito 1° ottobre 2025), ha analizzato l'infortunio di un operaio precipitato da una scala a pioli doppia mentre puliva finestre e rimuoveva ragnatele.

Principio di Diritto - Cassazione 32520/2025 La vigilanza del preposto deve essere sostanziale e immediata. La responsabilità penale sussiste anche per attività non espressamente ordinate, qualora queste siano configurabili come "attività propedeutica" (preparatoria) alla lavorazione principale e avvengano "palesemente sotto gli occhi" del preposto. La condotta del lavoratore non è interruttiva del nesso causale se non attiva un rischio eccentrico esorbitante dalla sfera governata dal garante.

La difesa, basata sulla "condotta abnorme" del lavoratore, è stata rigettata poiché la pulizia del soffitto era funzionale al rifacimento dell'intonaco e il preposto, pur presente nelle immediate vicinanze, ha tollerato l'uso della scala senza un secondo operatore alla base.

La Correlazione tra Preposto e Datore di Lavoro

Il legame gerarchico-funzionale si poggia su tre pilastri fondamentali, coordinati dall'obbligo di evitare zone grigie:

1. Individuazione Obbligatoria: Come chiarito dall'Interpello 5/2023, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di individuare formalmente il preposto. La coincidenza tra le due figure è ammessa solo come extrema ratio in strutture a bassissima complessità.

2. Principio di Effettività (Art. 299): La giurisprudenza e l'Art. 299 del D.Lgs. 81/08 sanciscono che chi esercita poteri di controllo, anche come preposto di fatto senza nomina formale, ne assume l'intera responsabilità penale.

3. Indipendenza Operativa: Il preposto deve godere di autonomia d'intervento per non ridursi a mera estensione passiva delle direttive datoriali.

Il Rischio Aziendale: Dal Reato Individuale alla Responsabilità 231

L'omissione del preposto non esaurisce i suoi effetti nella sfera penale individuale. Ai sensi dell'Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, l'infortunio è un reato presupposto che attiva la responsabilità amministrativa dell'ente se commesso nel suo interesse o vantaggio (es. risparmio di tempi o costi ignorando le procedure).

Un fallimento della vigilanza è sintomatico di un difetto organizzativo. Per l'azienda, ciò comporta:

• Sanzioni pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro.

• Sanzioni interdittive (sospensione dell'attività, revoca licenze).

• L'obbligo per l'Organismo di Vigilanza (OdV) di monitorare l'effettività operativa dei preposti, pena l'inefficacia dell'intero Modello 231.

Formazione e Aggiornamento: Le Novità 2025

L'Accordo Stato-Regioni, in vigore dal 24 maggio 2025, ha elevato lo standard delle competenze:

Struttura Formativa: Oltre alla formazione base per i lavoratori, sono obbligatorie 12 ore di formazione aggiuntiva specifica per il ruolo.

Aggiornamento Biennale: La cadenza è passata da quinquennale a biennale, con una durata minima di 6 ore.

Modalità: Esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona; la formazione e-learning asincrona è esclusa per questa figura.

Conclusioni e Raccomandazioni Operative

Per blindare il sistema di sicurezza aziendale, si raccomandano le seguenti azioni:

Documentare analiticamente la vigilanza: Utilizzare verbali di cantiere e check-list per dare prova dell'attività di controllo svolta.

Garantire l'esclusività funzionale: Evitare che il preposto sia assorbito da mansioni operative che ne pregiudichino la capacità di supervisione oculare.

Sradicare le "prassi tollerate": Ogni comportamento non conforme deve essere sanzionato o corretto immediatamente; la tolleranza è colpa grave.

Verificare l'effettività: In sede di audit, ricordare che conta ciò che si fa concretamente, non solo il contenuto formale delle nomine.

R.L.S. L’aggiornamento annuale diventa obbligatorio per tutti. Cosa cambia con il D.L. 198/2025

Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia ha appena subito una variazione normativa di fondamentale importanza. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2025 (noto come Decreto Milleproroghe, che ha convertito con modifiche il D.L. 159/2025), cade uno dei pilastri della distinzione dimensionale tra le imprese per quanto riguarda la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).


Fino a ieri, il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) stabiliva l'obbligo di aggiornamento annuale per l'RLS solo per le aziende con più di 15 dipendenti. Da oggi, la musica cambia: l’aggiornamento diventa annuale per tutte le aziende, senza alcuna distinzione di organico.

Addio alla soglia dei 15 dipendenti

La precedente formulazione dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08 creava una sorta di "zona grigia" per le micro-imprese. Nelle realtà produttive sotto i 15 dipendenti, la periodicità dell'aggiornamento era spesso lasciata alla libera interpretazione o alla contrattazione collettiva, portando molte aziende a trascurare il mantenimento delle competenze dell'RLS.

Il nuovo decreto mette fine a questa incertezza. Il legislatore ha riconosciuto che il rischio non è proporzionale al numero di dipendenti: un RLS in un’azienda di 5 persone deve avere la stessa prontezza e conoscenza normativa di un collega che opera in una multinazionale.

Cosa prevede il nuovo obbligo?

Indipendentemente dal fatto che la tua azienda abbia 1 o 1.000 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ora seguire un percorso di aggiornamento periodico con cadenza annuale:

  • Aziende dai 15 ai 50 dipendenti: l’aggiornamento rimane di almeno 4 ore annue.
  • Aziende con oltre 50 dipendenti: l’aggiornamento rimane di almeno 8 ore annue.
  • Aziende sotto i 15 dipendenti: dovranno ora uniformarsi allo standard minimo (generalmente 4 ore, salvo diverse indicazioni più restrittive dei CCNL di categoria).

Perché questo cambiamento è fondamentale?

La sicurezza sul lavoro non è un concetto statico. Nuove tecnologie, nuove sostanze chimiche, aggiornamenti normativi (come lo stesso D.L. 198/2025) e nuove sensibilità psicologiche (stress lavoro-correlato) richiedono una figura di controllo interna sempre sul pezzo.

Consentire a un RLS di non aggiornarsi per anni significava avere in azienda una figura "dormiente", incapace di dialogare con il Datore di Lavoro o con l'RSPP su basi tecniche aggiornate.

I rischi per le aziende inadempienti

L'omessa formazione dell'RLS è una violazione che espone il Datore di Lavoro a pesanti sanzioni. Ma il rischio non è solo economico:

  1. Sanzioni Penali e Amministrative: In caso di ispezione degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro), la mancanza dell'attestato di aggiornamento annuale comporta prescrizioni e ammende.
  2. Responsabilità in caso di Infortunio: Qualora si verificasse un infortunio, l'accusa potrebbe contestare al Datore di Lavoro il mancato adempimento degli obblighi formativi, aggravando la posizione legale dell'azienda.
  3. Infortuni evitabili: Un RLS non formato non è in grado di segnalare anomalie che potrebbero causare incidenti.

Cosa devono fare ora i Datori di Lavoro?

Il consiglio è di agire immediatamente. Se gestite una micro-impresa o un’attività sotto i 15 dipendenti:

  • Verificate la data dell'ultima formazione del vostro RLS.
  • Pianificate il corso di aggiornamento entro l'anno solare 2026 per evitare di incorrere nelle nuove sanzioni.
  • Consultate il vostro RSPP per individuare i moduli formativi più coerenti con i rischi specifici della vostra attività.

Il D.L. 198/2025 ci ricorda che la sicurezza è un diritto universale che non può dipendere dalle dimensioni della partita IVA. L’aggiornamento costante è l'unico strumento che abbiamo per prevenire incidenti e garantire un futuro sano alle nostre imprese.


PREPOSTO Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni 2025

Il 2025 ha segnato una svolta epocale per una delle figure più delicate della sicurezza sul lavoro: il Preposto. Dopo una lunga attesa, il nuovo Accordo Stato-Regioni ha finalmente ridefinito i contorni della formazione e delle responsabilità di chi, ogni giorno, è chiamato a sorvegliare l'attività lavorativa "sul campo".

Se la Legge 215/2021 aveva già iniziato a tracciare la strada, l'accordo siglato quest'anno ha messo i punti sulle "i", trasformando il preposto da figura spesso formale a vero e proprio perno operativo della prevenzione.

Formazione: si passa da 8 a 12 ore

La novità più immediata riguarda l'investimento in termini di tempo e contenuti. La formazione base del preposto subisce un incremento significativo, passando dalle storiche 8 ore alle attuali 12 ore.

Non si tratta solo di un aumento quantitativo. L'obiettivo del legislatore è chiaro: fornire strumenti più tecnici e, soprattutto, più pratici. Le 4 ore aggiuntive sono focalizzate su:

  • Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti: per permettere al preposto di intervenire efficacemente quando un lavoratore non rispetta le procedure.
  • Valutazione dei rischi dinamica: la capacità di leggere i pericoli che emergono improvvisamente durante il turno di lavoro.
  • Esercitazioni pratiche: simulazioni di scenari critici per testare la capacità di reazione.

Inoltre, viene ribadito il carattere esclusivamente in presenza per la parte specifica della formazione, limitando l'uso dell'e-learning solo ai moduli normativi generali, per garantire che il confronto in aula elevi realmente la qualità dell'apprendimento.

L'inasprimento delle responsabilità: il potere (e dovere) di interruzione

Si definisce sempre più il ruolo di "sorvegliante". L'inasprimento delle responsabilità, già delineato dalla riforma del Testo Unico, trova oggi piena attuazione.

Oggi, il preposto ha l'obbligo giuridico di:

  1. Intervenire direttamente: se riscontra un comportamento non conforme, deve dare istruzioni per correggere la manovra errata.
  2. Interrompere l'attività: in caso di persistenza dell'inosservanza o di pericolo grave e immediato, il preposto deve fermare il lavoro e informare immediatamente i superiori.

Questo cambiamento sposta il preposto da una posizione di "collaboratore" a quella di "garante". In caso di infortunio, la magistratura oggi valuta con estremo rigore se il preposto abbia esercitato questo potere-dovere di interruzione. La mancata vigilanza non è più giustificabile con il "non ho visto" o "avevo altro da fare".

Una nomina obbligatoria e formale

L'Accordo Stato-Regioni 2025 chiarisce inoltre che il preposto deve essere formalmente individuato. Non è più accettabile la figura del preposto "di fatto" senza una specifica formazione e una lettera di incarico che ne definisca i confini operativi. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di mettere il preposto nelle condizioni di poter vigilare, senza che le mansioni operative dello stesso ne impediscano il ruolo di controllo.

Conclusioni per le aziende

Per le imprese, questo aggiornamento normativo non deve essere visto solo come un adempimento burocratico o un costo aggiuntivo per 4 ore di formazione extra. È l'occasione per professionalizzare una figura chiave. Un preposto ben formato, consapevole del passaggio da 8 a 12 ore e dei propri poteri di intervento, è la migliore assicurazione contro gli infortuni e le conseguenti responsabilità penali del Datore di Lavoro.

La vostra azienda è già in linea con il nuovo monte ore? Il periodo transitorio è breve e la conformità documentale (aggiornamento del DVR e dei certificati) è fondamentale per non farsi trovare impreparati in caso di ispezione.